Si sta sviluppando in queste settimane il dibattito sulle forme attraverso le quali dovrà nascere l'organizzazione giovanile del Partito democratico. La nostra regione cerca di bruciare i tempi, dandosi un'organizzazione secondo regole proprie prima dell'estate. Il gruppo giovani della nostra provincia ha colto la sfida ed elaborato questa bozza di articolato per procedere al radicamento sul territorio dei Giovani Democratici:
BOZZA DI ARTICOLATO
Art. 1
Sono convocate, in ciascuna provincia, le Assemblee costitutive dei Giovani Democratici nel periodo fra il 01/06/2008 e il 15/07/2008 per procedere all’elezione dei coordinamenti provinciali dei Giovani Democratici e i Coordinatori provinciali.
Art. 2
Concorrono a formare la platea dei Giovani Democratici i votanti alle Primarie del PD che alla data dell’Assemblea non abbiano compiuto 29 anni.
All’atto di partecipazione dell’Assemblea essi devono formalizzare l’iscrizione presso un Circolodei Giovani Democratici costituito nel territorio provinciale.
Partecipano altresì coloro che si iscrivono ad un Circolo entro e non oltre dieci giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 3
Gli aventi diritto devono essere avvertiti della convocazione dell’Assemblea tramite lettera, email, a mezzo stampa o con ogni altro mezzo atto a favorire la più ampia partecipazione possibile, almeno dieci prima della data dell’assemblea.
Art. 4
Entro le ore 21 del settimo giorno precedente la data dell’Assemblea sono presentate, presso la sede provinciale del Partito Democratico competente, le candidature a coordinatori provinciali e le mozioni programmatiche ad esse collegate, sottoscritte da almeno quindici aventi diritto.
Le candidature a Coordinatore devono essere accompagnate da una lista di candidati al Coordinamento provinciale.
Le candidature, corredate da mozione e lista, vengono comunicate alla mailing list provinciale dei Giovani democratici entro il terzo giorno precedente la data dell’Assemblea. In alternativa, sono pubblicate a mezzo stampa.
Art. 5
L’Assemblea, appena costituitasi, elegge a maggioranza semplice il proprio Presidente o un Comitato di Presidenza, che ne coordina i lavori e vaglia la regolarità delle candidature e delle operazioni di voto.
Eletta la presidenza, l’assemblea delibera a maggioranza assoluta se eleggere una Commissione di Garanzia provinciale, composta di tre membri, e fissa il termine di presentazione delle candidature.
Art. 6
L’elezione del Coordinatore avviene a scrutinio segreto con il principio “una testa, un voto”. Non è ammesso il voto per delega. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; in caso contrario si procede a ballottaggio tra i due candidati più votati.
Art. 7
Il Coordinamento provinciale, escluse le figure individuate per funzioni, è composto da un numero di membri fissato da ogni provincia.
Per l’elezione del Coordinamento provinciale il 60% dei componenti proviene dalla lista collegata al candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti, mentre il 40% dei componenti viene suddiviso proporzionalmente fra le rimanenti liste, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nel caso in cui una lista abbia ottenuto più del 60% dei voti si procede con metodo proporzionale puro. Nell’attribuire i posti si scorre l’ordine di lista fino a completare la quota eletta.
Il Coordinamento può deliberare, con maggioranza di due terzi dei membri effetti, e sentita la Commissione provinciale di Garanzia, qualora prevista ex-art.5, di cooptare ulteriori componenti espressione di aree territoriali sottorappresentate.
Art. 8
Qualora sia stata presentata una sola candidatura a Coordinatore, questa, assieme alla lista e alla mozione ad essa collegate, deve essere approvata dall’Assemblea a maggioranza assoluta.
Art. 9
Qualora sia prevista secondo il disposto dell’art.5, la Commissione provinciale di garanzia è eletta a scrutinio segreto, esprimendo fino ad massimo di tre preferenze.
Sono convocate, in ciascuna provincia, le Assemblee costitutive dei Giovani Democratici nel periodo fra il 01/06/2008 e il 15/07/2008 per procedere all’elezione dei coordinamenti provinciali dei Giovani Democratici e i Coordinatori provinciali.
Art. 2
Concorrono a formare la platea dei Giovani Democratici i votanti alle Primarie del PD che alla data dell’Assemblea non abbiano compiuto 29 anni.
All’atto di partecipazione dell’Assemblea essi devono formalizzare l’iscrizione presso un Circolodei Giovani Democratici costituito nel territorio provinciale.
Partecipano altresì coloro che si iscrivono ad un Circolo entro e non oltre dieci giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 3
Gli aventi diritto devono essere avvertiti della convocazione dell’Assemblea tramite lettera, email, a mezzo stampa o con ogni altro mezzo atto a favorire la più ampia partecipazione possibile, almeno dieci prima della data dell’assemblea.
Art. 4
Entro le ore 21 del settimo giorno precedente la data dell’Assemblea sono presentate, presso la sede provinciale del Partito Democratico competente, le candidature a coordinatori provinciali e le mozioni programmatiche ad esse collegate, sottoscritte da almeno quindici aventi diritto.
Le candidature a Coordinatore devono essere accompagnate da una lista di candidati al Coordinamento provinciale.
Le candidature, corredate da mozione e lista, vengono comunicate alla mailing list provinciale dei Giovani democratici entro il terzo giorno precedente la data dell’Assemblea. In alternativa, sono pubblicate a mezzo stampa.
Art. 5
L’Assemblea, appena costituitasi, elegge a maggioranza semplice il proprio Presidente o un Comitato di Presidenza, che ne coordina i lavori e vaglia la regolarità delle candidature e delle operazioni di voto.
Eletta la presidenza, l’assemblea delibera a maggioranza assoluta se eleggere una Commissione di Garanzia provinciale, composta di tre membri, e fissa il termine di presentazione delle candidature.
Art. 6
L’elezione del Coordinatore avviene a scrutinio segreto con il principio “una testa, un voto”. Non è ammesso il voto per delega. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; in caso contrario si procede a ballottaggio tra i due candidati più votati.
Art. 7
Il Coordinamento provinciale, escluse le figure individuate per funzioni, è composto da un numero di membri fissato da ogni provincia.
Per l’elezione del Coordinamento provinciale il 60% dei componenti proviene dalla lista collegata al candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti, mentre il 40% dei componenti viene suddiviso proporzionalmente fra le rimanenti liste, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nel caso in cui una lista abbia ottenuto più del 60% dei voti si procede con metodo proporzionale puro. Nell’attribuire i posti si scorre l’ordine di lista fino a completare la quota eletta.
Il Coordinamento può deliberare, con maggioranza di due terzi dei membri effetti, e sentita la Commissione provinciale di Garanzia, qualora prevista ex-art.5, di cooptare ulteriori componenti espressione di aree territoriali sottorappresentate.
Art. 8
Qualora sia stata presentata una sola candidatura a Coordinatore, questa, assieme alla lista e alla mozione ad essa collegate, deve essere approvata dall’Assemblea a maggioranza assoluta.
Art. 9
Qualora sia prevista secondo il disposto dell’art.5, la Commissione provinciale di garanzia è eletta a scrutinio segreto, esprimendo fino ad massimo di tre preferenze.
Ciao ragazzi/e, ho letto la vostra bozza e ritengo sia molto interessante potreste anche proporla su vari siti internet come quello dei fermentidemocratici, oppure inviarla a qualcuno del nazionale per vedere cosa vi rispondono. COntinuate così
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